Unioni di fatto

Unioni di fatto: Discriminazione o Mistificazione? Il principio di non discriminazione implica che non ci siano trattamenti diversi per situazioni uguali


Uno degli argomenti principali a sostegno dell’introduzione di leggi favorevoli alle “ unioni di fatto ”, è la discriminazione delle stesse rispetto a quelle regolari, che sono sancite dal matrimonio.
In realtà il principio di non discriminazione ( analogamente all’art. 3 della Costituzione) implica che non ci siano trattamenti diversi per situazioni uguali . Ma nel nostro caso le situazioni sono completamente diverse e quindi il trattamento diverso non costituisce una discriminazione. A parte i rilievi ideologici, non bisogna dimenticare che il matrimonio comporta l’accettazione da parte dei contraenti degli art.143 , 144, 147 del codice civile.
L’ art.143 riguarda i diritti e doveri reciproci dei coniugi nel matrimonio : l’obbligo della fedeltà , dell’assistenza morale e materiale, della collaborazione nell’interesse della famiglia, della coabitazione, della contribuzione ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Il secondo prevede di concordare l’indirizzo della vita famigliare e la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Il terzo sancisce l’obbligo per entrambi di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Si tratta di obblighi impegnativi e gravosi,assunti con il matrimonio che comportano una certa rinuncia alla propria individualità nell’interesse di una organizzazione superiore ( famiglia ), a buon ragione ritenuta dalla Costituzione come cellula basilare di una società più grande(lo Stato) e perciò tutelata ed incentivata con l’attribuzione di alcuni diritti.
Non mi sembra quindi corretto accampare con il pretesto delle unioni di fatto, la pretesa degli stessi diritti quando non si accettano i doveri che ne sono la contropartita ( con l’accettazione formale degli art.143 ,144,147 cod.civ.) Troppo comodo pretendere la pensione di reversibilità, a carico dello Stato,quando non si è dato allo Stato alcun contributo!
Ciò non vuol dire che alle unioni di fatto,siano esse omosessuali o eterosessuali, non debbano essere collegate conseguenze giuridiche, in virtù del semplice fatto della loro esistenza o della loro esistenza con certe modalità e caratteristiche (convivenza, durata della stessa,formalizzazione pubblica, per esempio registrazione anagrafica, o privata).Il problema non sta tanto nel cosiddetto riconoscimento,che è una sovrastruttura formale ed ideologica, ma appunto nel collegare conseguenze giuridiche a queste unioni di fatto sia atipiche che tipizzabili. Secondo me, il limite giuridico (in quanto collegato alla Costituzione, che privilegia la famiglia, come considerata dall’ordinamento e quindi con la soggezione agli art.143 , 144,147 del cod. civ.) all’attribuzione di conseguenze giuridiche alle unioni di fatto è rappresentato dal fatto che lo Stato non può promuovere né incentivare le unioni di fatto con spese a carico dei cittadini. Tale limite trova anche un fondamento etico nella necessaria correlazione dell’attribuzione di diritti all’accettazione dei doveri corrispondenti. Per quanto riguarda le coppie omosessuali credo che non si debba equivocare tra il concetto di coppia e quello di famiglia. Nel caso degli omosessuali non si può parlare di famiglia ,in quanto al di là di tutte le finzioni chirurgiche o sociali , il concetto di famiglia comporta l’esistenza delle figure del padre,della madre e ,almeno nelle intenzioni e nella potenzialità, dei figli. Si tratta di figure radicate nella tradizione, la cui eliminazione approderebbe alla distruzione del concetto stesso di famiglia , che forse è proprio quello che si vuole! Ma, vigendo l’attuale Costituzione, dal punto di vista giuridico non c’è spazio per un’assimilazione tra coppia e famiglia Va da sé che anche dal punto di vista della politica legislativa,non mi pare assolutamente opportuna una promozione di modelli di convivenza diversi dalla famiglia.
Non c’è nessun problema al riconoscimento delle unioni di fatto ,perciò, se con tale termine si intende il collegamento di conseguenze giuridiche a situazioni di fatto o a patti privati (eventualmente registrati all’ufficio dell’anagrafe). Tali conseguenze possono comportare diritti, come le visite in carcere, negli ospedali o una tutela e pubblicizzazione dei rapporti stabiliti tra le parti,a seconda di criteri di opportunità legislativa da collegarsi all’evoluzione della coscienza sociale. Invalicabile però mi sembra il principio che tali unioni di fatto non devono essere promosse dallo Stato con spese a carico dei cittadini, in particolare le pensioni di reversibilità o l’esenzione da tasse sull’eredità.


Giuseppe Tarditi




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